La nostra posizione sui farmaci biologici e biosimilari
La Costituzione con l’art. 32 garantisce la libertà del paziente: nessuno può essere obbligato a uno specifico trattamento sanitario se non per disposizione di Legge. La scelta di un farmaco, inoltre, non dev’essere condizionata dal costo o dalle imposizioni degli organi legislativi, nemmeno dalle autorità sanitarie, se questa costituisce un pregiudizio per il paziente. Ciò vale sia per i soggetti naive sia per quelli già in trattamento. Su questo argomento si è espressa la Corte di Cassazione Sezione Penale con la sentenza n. 1153/2012. A tale proposito, riteniamo che il farmaco biosimilare non possa essere considerato il “generico” del farmaco biologico, in quanto questo presenta delle tipicità che non consentono la riproduzione di una molecola che risulti identica a tutti gli effetti. Quindi il paziente dev’essere informato correttamente dallo specialista sulla motivazione della scelta della terapia che gli viene stabilita, comunicando se quanto proposto si tratta di un farmaco originator o un biosimilare, rendendolo così consapevole del percorso di cura ascrittogli. Alcune regioni, tra le quali il Piemonte, hanno impartito agli specialisti direttive di prescrivere ai pazienti, già in cura con farmaci originator, i biosimilari, questo per svincolare risorse economiche, a danno dei pazienti stessi. La scelta di impiegare il farmaco, originator o biosimilare, compete allo specialista in accordo con il paziente informato col quale sottoscrive un contratto terapeutico, in particolar modo se si passa da una forma all’altra, e non dev’essere condizionata da criteri meramente finanziari. A tale fine rigettiamo uno switch forzato tra farmaci biologici e biosimilari. Pensiamo che sia fondamentale garantire la libertà prescrittiva che rientra nella responsabilità del medico il quale dovrà stabilire, dopo un'attenta analisi del quadro clinico, i farmaci necessari per un determinato soggetto, secondo i principi della personalizzazione delle cure.