MI HANNO SPEDITO IL VERBALE DI INVALIDITÀ CIVILE MA IO NON
SONO D’ACCORDO CON LA PERCENTUALE CHE MI È STATA RICONOSCIUTA
"Nella fattispecie in questione andrà impugnato il verbale emesso dalla Commissione Medica per l’accertamento dell’invalidità, tramite il deposito dell’atto di ricorso giudiziale, al fine di ottenere l’Accertamento Tecnico Preventivo, davanti il Tribunale competente, entro il termine perentorio di sei mesi dalla notifica del medesimo verbale.
Il Legislatore, già dal gennaio del 2005 ha eliminato l’obbligo, in ambito assistenziale, di presentare un ricorso amministrativo di impugnazione del verbale emesso dalle Commissioni medica dell’Asl.
In sintesi, a titolo esemplificativo, le fasi da seguire saranno le seguenti:
1) Fase introduttiva, entro sei mesi dalla ricezione del verbale che si vuole contestare, sarà necessario, tramite l’obbligatoria assistenza in giudizio di un avvocato, proporre il ricorso di accertamento tecnico presso il Tribunale competente, ottemperando a tutti i criteri amministrativi richiesti dalle leggi in vigore, al fine di verificare preventivamente la sussistenza delle condizioni sanitarie;
2) Fase Istruttoria, Il Giudice nominerà un consulente tecnico d’ufficio (un medico, di norma un medico legale) il quale provvederà ad esperire l’incarico affidatogli dal magistrato, tramite un esame clinico documentale e tramite un esame clinico obiettivo; successivamente redigerà una relazione (perizia), entro i termini fissati dal magistrato. In tale fase le parti potranno riconfermare o modificare le proprie richieste già contenute nell’atto introduttivo al giudizio, anche tramite eventuali osservazioni depositate dai rispettivi consulenti di parte, nominati preventivamente;
3) Fase conclusionale, terminate le operazioni peritali, il Giudice fisserà un termine perentorio non superiore a 30 giorni, entro il quale le parti dovranno dichiarare, con atto depositato telematicamente in Cancelleria, se intendono procedere con le contestazioni delle risultanze contenute nella perizia. Qualora non vi fosse alcuna contestazione il Giudice omologherà la relazione del consulente, con decreto che diventerà inappellabile. Qualora, invece, le parti coinvolte in giudizio intendessero contestare la relazione redatta dal perito incaricato dal Giudice, dovranno proporre il ricorso introduttivo al giudizio, specificando i motivi della contestazione. Si incardinerà, in tal modo, un vero e proprio giudizio di cognizione, che avrà la sua conclusione con l’emissione da parte del Giudice della sentenza definitiva. La sentenza sarà inappellabile."